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Martedì, 14 Novembre 2023

POLIZIA LOCALE - AVVISO NORME COMPORTAMENTO CON NEVE GHIACCIO anno 2023/2024



POLIZIA LOCALE - AVVISO NORME COMPORTAMENTO CON  NEVE GHIACCIO anno 2023/2024


COMUNE DI FARIGLIANO
PROVINCIA DI CUNEO
POLIZIA LOCALE

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA

  NEVE  

                

Si evidenziano di seguito alcune importanti precisazioni riguardo i doveri della cittadinanza in caso di nevicate che, in particolar modo nel centro abitato, creano inevitabilmente dei disagi.

Tali difficoltà potrebbero comunque essere gestite e ridimensionate fortemente se i cittadini adottassero un comportamento guidato dal comune senso civico e, soprattutto, rispettoso delle norme.

A questo riguardo si ricorda che sono in vigore le seguenti norme:

ORDINANZA NR.30 DEL 30/12/2014 - CENTRO ABITATO DI FARIGLIANO

  • Nel periodo ricompreso tra il 15 NOVEMBREed il 15 APRILE di ogni anno, durante le nevicate e nelle ventiquattro ore successive è imposto:
  • il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Vittorio Emanuele II° dall’intersezione con Vicolo Vittorio Veneto al n.c. 34;

3) Durante e/o terminate le nevicate, nelle restanti aree Comunali adibite a “Parcheggio”, potranno essere apposti   divieti di sosta  con rimozione forzata temporanei, con preavviso di 48 ore, al fine di eseguire lo sgombero dei cumuli di neve eventualmente depositati durante il ripristino della viabilità ordinaria.

 

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA – COMUNE FARIGLIANO

 

Art. 16: Sgombero neve

  1. I proprietari, o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l’obbligo, al fine di tutelare l’incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede, ove esistente, antistante le rispettive proprietà, in modo da consentire almeno il transito ai pedoni. In assenza di marciapiede deve essere ripulita l’area antistante il fabbricato per almeno un metro di profondità e per l’intero fronte della proprietà;

 

 

 

 

 

  1. Gli stessi devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formatisi su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
  2. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all’asportazione della neve ivi depositata.
  3. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada pubblica o ad uso pubblico.
  4. La neve sgomberata dai cortili, tetti, balconi o strade private non può essere riversata sulla strada pubblica o ad uso pubblico
  5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 (p.m.r. € 50,00).

 

CODICE DELLA STRADA :

 

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI in periodo invernale e in caso di emergenza Neve

La direttiva del Ministero dei Trasporti del 16 gennaio 2013 viene applicata, a cura degli enti gestori della strada, fuori dai centri abitati, prevedendo un periodo uniforme su tutto il territorio nazionale compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile

 

L'obbligo di montare pneumatici invernali (o di disporre di catene da neve) è disciplinato dall'art.6, comma 4 del Codice della Strada (d.lgs 285/1992), modificato dalla legge 120/2010, il quale prevede che l'ente proprietario della strada, con ordinanza, possa "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio".

In tal senso, il MIT con direttiva ministeriale del 16 gennaio 2013 ha disposto che tali ordinanze si applicano, dal 15 novembre al 15 aprile, ai veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli che non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e di nevicate in atto. 

La direttiva sopracitata viene applicata, quindi, a cura degli enti gestori della strada, fuori dai centri abitati, prevedendo un periodo uniforme su tutto il territorio nazionale compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile.

 

 

 

Le date

L'obbligo di montare gomme da neve scatta a partire dal 15 novembre di ogni anno e termina il 15 aprile, con tolleranza di un mese. Non si incorre in contravvenzioni, quindi, se si passa dagli pneumatici estivi a quelli invernali tra il 15 ottobre e il 14 novembre e si rimontano le gomme estive dal 16 aprile fino al 15 maggio.

L'automobilista deve assicurarsi che gli pneumatici siano omologati, ossia che riportino sulla spalla la marcatura M+S. Le misure delle gomme da acquistare (larghezza del battistrada, diametro del cerchio, altezza della spalla, codice di velocità, indice di carico) devono altresì corrispondere a quelle indicate nel libretto di circolazione del veicolo (il codice di velocità può essere più basso ma comunque non inferiore alla lettera "Q").

Si evidenzia anche che, alla scadenza del 15 aprile ed entro il 15 maggio, non è necessario sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi, a meno che le gomme invernali non abbiano un indice di velocità inferiore a quello indicato sul libretto di circolazione, nel qual caso la sostituzione è obbligatoria.

Le sanzioni in caso di inosservanza

Per la circolazione senza dotazioni invernali - ove previste - si può incorrere in una sanzione minima di  42 euro (nei centri abitati) o 87 euro (fuori dai centri abitati). È altresì possibile l'intimazione, da parte degli organi di Polizia Stradale, del fermo del veicolo fino a quando non sarà dotato di idonei mezzi antisdrucciolevoli: l'inosservanza di questa disposizione comporta una multa di 87 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente. Se la sanzione pecuniaria viene pagata entro 5 giorni dall'accertamento si ha diritto ad una riduzione del 30%.

In caso di non effettuazione del cambio dagli pneumatici invernali a quelli estivi, ove previsto, si può incorrere in sanzioni che vanno dai 431 a 1.784 euro con ritiro della carta di circolazione e obbligo di revisione del veicolo.
NOVITA' 2022 - CALZE DA NEVE
La questione "calze da neve" era stata chiarita da una sentenza del Consiglio di Stato nel 2021 con una sentenza che definiva tali dispositivi come "NON CONFORMI ALLE NORME NAZIONALI E, PERTANTO, NON UTILIZZABILI".
Nel frattempo, con l'emanazione di nuove norme, in particolare la UNI EN 1662-1:2020, tali dispositivi potranno essere utilizzati (ovviamente se omologati a tale normativa).
Pertanto, in attesa del Decreto Ministeriale di recepimento della nuova norma che autorizzerà l'utilizzo delle cosiddette "calze da neve", il Ministero dell'Interno con circolare del 27.10.2022, ha dato disposizioni di non sanzionare l’eventuale utilizzo.

 

 

 

 

LA POLIZIA LOCALE
RINGRAZIA PER L’ATTENZIONE

BUON VIAGGIO IN  SICUREZZA !

 

 


Collegamenti:
INFORMAZIONI ASAPS CIRCOLAZIONE CON NEVE / GHIACCIO 2023-2024

Documenti allegati:

Pubblicato da ISP. C. ELIO CHIAPPA

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