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DIVIETO ABBRUCIAMENTO - DAL GIORNO 15/09/2023 SINO AL 15 APRILE 2024 VIGE IL DIVIETO DI COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI, AGRICOLI E FORESTALI.



DIVIETO ABBRUCIAMENTO  -  DAL GIORNO  15/09/2023  SINO AL 15 APRILE 2024 VIGE IL DIVIETO DI  COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI, AGRICOLI E FORESTALI.


Si informano le imprese agricole e gli interessati che da giovedì 15 settembre 2023 fino al 15 aprile 2024, sull'intero territorio della Regione Piemonte vige il divieto di abbruciamento di materiale vegetale come previsto dalle disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria indicate in D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021.

Nello specifico la citata norma all'art. 1 comma 1.4 dispone: 
"estensione temporale, con anticipo al 15 di settembre e prolungamento fino al 15 aprile, del divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità."



ABBRUCIAMENTI - NOTE ESPLICATIVE


Le indicazioni sono diverse in funzione del luogo (in bosco/fuori bosco), del tipo di attività (abbruciamento di materiali vegetali/accensione di fuochi) e del periodo;
1.Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 1 marzo 2022 al 15 aprile 2022 e dal 15 settembre 2022 al 15 aprile 2023, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità.

2. Fino a 50 metri di distanza (100 in caso di pericolosità) dai boschi, dai pascoli o dai terreni coperti da arbusti:
  • è concesso accendere fuochi in aree attrezzate, per motivi di lavoro e per motivi legati alla tradizione culturale (es. fuochi di artificio), se non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi);
  •  è concesso l'abbruciamento dei residui vegetali (con un massimo di 3 metri steri/ha/giorno pari a circa 3 mq/ettaro/giorno) dal 16° aprile al 14 settembre, se consentito dal "SEMAFORO ANTISMOG ARPA PIEMONTE" e non è stato dichiarato lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi dalla REGIONE PIEMONTE.
REGOLAMENTO POLIZIA RURALE - COMUNE FARIGLIANO
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ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDIArt. 56. Accensione fuochi

Con richiamo alle leggi vigenti non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti lungo i cigli dei campi o dei vigneti e sui margini delle strade senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d’incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi all’aperto se non a distanza minore di 100 ml. per case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente. I fuochi dovranno essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine.

E’ vietato bruciare o svellere i ceppi degli alberi abbattuti o dissecati che si trovano lungo le rive dei fossi o canali al fine di evitare danni alle sponde.

 

Art. 57. Prevenzione incendi

 

E’ proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case o pagliai, senza il permesso scritto delle autorità competenti.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA
CENTRO ABITATO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 26/04/2013

Entrato in vigore il 18/05/2013

 

TITOLO V - TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

Art. 20: Prevenzione incendi ed infortuni

  1. Salvo quanto prescritto da specifiche normative, è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione delle potature per accertati motivi fitosanitari. Tale facoltà èammessa purché sia rispettata una distanza superiore a mt. 150 da edifici o depositi dimateriale infiammabile, nonché ad una distanza superiore a mt. 100 dalla sede stradale. È vietato in ogni caso quando il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale, in modo da rendere pericolosa la circolazione veicolare.
  1. I fuochi devono comunque sempre essere presidiati.
  2. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale dacomportare rischio per la circolazione veicolare e ciclopedonale, è fatto obbligo di spegnerlo.
  1. L’uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.
  1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono averele bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari, attiad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti.
  1. Le bocche di lupo apribili devono essere, in caso di apertura, debitamente segnalate con idoneisistemi per evitare cadute o danni a terzi;
  1. La violazione alle disposizioni del comma 4 comporta l’applicazione della sanzioneamministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 (p.m.r. € 50,00) . La violazione alle altredisposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 350,00 (p.m.r. €50,00) . E’ sempre prevista la sanzione accessoria della cessazione dell’attività.

I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in caso di condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli o nel caso di rischio per la salute pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili e le  dichiarazioni di massima pericolosita' per gli incendi boschivi.


Collegamenti:
SEMAFORO ANTISMOG ARPA PIEMONTE
LINEE GUIDA REGIONE PIEMONTE INCENDI BOSCHIVI
AMBIENTE QUALITA' DELL'ARIA - INFORMAZIONI REGIONE PIEMONTE 01/03/2021

Documenti allegati:
ORDINANZA SEMAFORO ANTISMOG - COMUNE FARIGLIANO
REVOCA STATO MASSIMA PERICOLOSITA INCENDI BOSCHIVI

Pubblicato da ISP. C. ELIO CHIAPPA

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