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Modalità di incasso dell'Amministrazione Comunale di Farigliano:
IBAN BANCA D'ITALIA:
IT-23-R-01000-03245-112300300366
IBAN C/C ORDINARIO presso Tesoriere BANCA ALPI MARITTIME - Filiale di Farigliano
IT 91 U 08450 46310 000000831476
CONTI CORRENTI POSTALI ATTIVI
15819121 COMUNE DI FARIGLIANO - SERVIZIO TESORERIA: T.O.S.A.P.-SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA-DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE URBANISTICHE-ENTRATE PATRIMONIALI VARIE
86734514 COMUNE DI FARIGLIANO - SERVIZIO TESORERIA - ADDIZIONALE COM.IRPEF
_________________
FATTURAZIONE ELETTRONICA
CODICE UNIVOCO UFFICIO FATTURE ELETTRONICHE PER IL COMUNE DI FARIGLIANO: UF3RVL
Accedi alla pagina di dettaglio su www.indicepa.gov.it
A partire dal 31 marzo 2015, nell’ambito del progetto di informatizzazione della Pubblica Amministrazione è previsto, anche per gli Enti Locali, il passaggio alla fatturazione elettronica. A decorrere da tale data, pertanto, questo Comune non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in modalità elettroniche secondo il formato di cui all’allegato A «Formato della fattura elettronica» del D.M. 03/04/2013 n. 55.
Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla medesima data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3 - comma 1 - del citato Decreto prevede che l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D «Codici Ufficio».
Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B «Regole tecniche» al citato Decreto, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l’allegato C «Linee guida» riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.
Le fatture o documenti equivalenti dovranno contenere:
- l’oggetto del contratto
- il Cig
- l'annotazione "scissione dei pagamenti" (D.M. 23 gennaio 2015).
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, è indispensabile indicare nella fattura o documento equivalente anche le seguenti informazioni:
- Codice Unitario Progetto (CUP) (ove ricorra il caso)
- Codice Identificativo Gara (CIG)
- Impegno registrato in contabilità n. ………………………………
Infine si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le «Specifiche operative per l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica» pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it .
___________________
Pagamenti dei creditori
Per poter procedere al pagamento dei creditori del Comune occorre che il fornitore comunichi all'ufficio Ragioneria il conto dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari e i dati per poter richiedere il documento di regolarità contributiva.
Nota informativa ai beneficiari di pagamenti superiori a 10.000,00 euro.
Nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 3 del D.M. 40/2008, s’informa che i tempi di pagamento a favore dei beneficiari, destinatari di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 10.000 euro - stante l’obbligo della procedura di verifica dell’eventuale situazione di morosità - potrebbero subire un ritardo anche di 30 giorni, a partire dall’entrata in vigore (il 29 marzo 2008) del provvedimento citato.
La procedura di verifica dell`eventuale situazione di morosità del beneficiario, comporta, infatti, che il soggetto pubblico, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 10.000 euro, debba inoltrare un`apposita richiesta ad Equitalia Servizi S.p.a., che controlla - tramite il sistema informatico - se risulta un inadempimento a carico del beneficiario, pari almeno a 10.000 euro, derivante da cartelle esattoriali notificate e ne dà comunicazione all`Amministrazione richiedente entro 5 giorni feriali successivi alla richiesta.
La procedura di verifica può portare alla rilevazione di inadempimenti in capo al beneficiario del pagamento e, in tale ipotesi, Equitalia Servizi S.p.a. comunica la circostanza al soggetto pubblico richiedente, indicando l`ammontare del debito del beneficiario, per cui si è verificato l`inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti, e preannunciando l`intenzione di procedere alla notifica dell`ordine di versamento di cui all`art. 72bis del DPR 602/1973 (pignoramento di crediti verso terzi).
Il soggetto pubblico sospende il pagamento nei confronti del beneficiario, per un periodo di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, nei limiti dell`ammontare del debito accertato. Qualora, nel corso dei 30 giorni durante i quali opera la sospensione del pagamento, intervengano pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell`Ente creditore, che facciano venir meno l`inadempimento oppure ne riducano l`importo, Equitalia Servizi S.p.a. comunica tale circostanza al soggetto pubblico interessato, indicando l`ammontare delle somme che possono essere corrisposte al beneficiario.
Entro i 30 giorni di sospensione, l`agente della riscossione competente per territorio procede alla notifica del pignoramento del credito. Nell`ipotesi in cui i 30 giorni decorrano senza che l`agente della riscossione competente per territorio abbia notificato il pignoramento del credito, il pagamento deve essere corrisposto al beneficiario per l’intero ammontare.
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